Il decreto emanato dal MiSE il 2 marzo 2018 prevede incentivi a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale al fine di stabilire un sistema di agevolazioni analogo a quello previsto per le aziende energivore e finanziare le misure di decarbonizzazione.
Inoltre, viene confermato il criterio di cumulabilità con i benefici fiscali previsti per le imprese energivore.
Le imprese gasivore sono quelle imprese che utilizzano il gas naturale con un consumo medio superiore a 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3/anno considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale, e che nel contempo rientrano nell’ambito dei settori operativi previsti dalle Linee Guida CE (2014/C 200/01) con un indice di intensità gasivora, dato dal rapporto tra i costi per il consumo di gas naturale in relazione al Valore Attuale Lordo (VAL) dell’impresa, superiore al 20%.
Il Valore Attuale Lordo (VAL) rappresenta il parametro costitutivo dell’impresa in base al quale è indicato il livello di contribuzione agli oneri generali di sistema. Il suo valore è calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee Guida CE e sulla base di disposizioni operative emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Gli oneri generali di sistema nel settore del gas naturale sono definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e rappresentati dalle componenti tariffarie RE e RET, espresse in euro/Smc, il cui gettito alimenta il fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale. La prima è applicata al gas naturale prelevato dai clienti finali nei punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione, mentre la seconda è applicata al gas naturale prelevato dai clienti finali nei punti di riconsegna connessi alle reti di trasporto.
I livelli di agevolazione fiscale che stabiliscono l’esenzione dal pagamento delle specifiche componenti tariffarie RE e RET a copertura degli oneri generali di sistema saranno definiti con successivo decreto del MiSE, una volta consultata l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Tali livelli saranno comunque determinati sulla base dell’indice di intensità gasivora e omplessivamente nei limiti massimi stabiliti dalla Linee Guida CE.
Inoltre, dal 1 luglio 2018 le imprese con consumi superiori a 1.000.000 di Sm3/anno e che utilizzano il gas totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile sono esonerate dal pagamento delle specifiche componenti tariffarie RE (distribuzione) e RET (trasporto) a copertura degli oneri di decarbonizzazione.