Il decreto emanato dal MiSE il 21 Dicembre 2017 ridisegna il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica ampliando la platea dei beneficiari che potranno accedere alle agevolazioni. La novità introdotta dal decreto riguarda la possibilità di accesso all’agevolazione per migliaia di nuove imprese grazie alla riduzione della soglia minima di consumi energetici fissata a 1 GWh/anno.
La misura economica messa in campo di un miliardo e 700 milioni di euro riduce il costo dell’elettricità per le imprese manifatturiere energivore con l’obiettivo di ottenere un progressivo allineamento dei costi per la fornitura di energia elettrica delle imprese italiane ai livelli degli altri competitors europei.
ll provvedimento rientra nell’ambito di attuazione della Strategia Energetica Nazionale approvata dal MiSE, contestualmente alla riforma degli oneri di sistema con la quale ARERA ha reso operativa la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici del settore elettrico, necessaria per adeguarsi alle regole europee.
L’agevolazione per le imprese energivore è cumulabile con quella prevista per le imprese gasivore.
Con le nuove regole l’agevolazione, e il relativo peso per l’impresa che ne trae beneficio, cambia in funzione di alcuni parametri, come il valore aggiunto lordo (VAL) e/o l’intensità energetica:
Le imprese energivore sono quelle a forte consumo di energia. Il decreto MiSE del 21 dicembre 2017, con decorrenza 1 gennaio 2018, definisce le imprese energivore quelle con un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica dato dal rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il Valore Attuale Lordo (VAL) dell’impresa non inferiore al 20%.
Il Valore Attuale Lordo (VAL) rappresenta il parametro costitutivo dell’impresa in base al quale è indicato il livello di contribuzione agli oneri generali di sistema. Il suo valore è calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall’Allegato 4 alle Linee guida CE e dalla determinazione ARERA DIEU 11/2017 – Disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancioilevanti ai fini del calcolo del VAL.
Sono previste più classi di intensità sul VAL e ognuna di esse presenta un diverso livello di contribuzione. I livelli di contribuzione si riferiscono alla componente Asos degli oneri generali di sistema (dal 2018 indica la componente di spesa destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) relativa alla cogenerazione e alle energie rinnovabili.
Detto “n” l’anno di competenza, cioè l’anno in cui vengono fruite le agevolazioni, il periodo di riferimento è rappresentato dal triennio che va da “n-4” a “n-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione.
Gli oneri generali di sistema sono oneri parafiscali legati al funzionamento della rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica e vengono stabiliti con cadenza trimestrale da ARERA sia per gli utenti in regime di maggior tutela che per quelli sul mercato libero. Non rientrano quindi nella discrezionalità riservata al fornitore e, a parità di condizioni e consumi, risultano uguali nelle diverse bollette a carico di tutti i clienti finali.
Le agevolazioni consistono in una minore contribuzione, da parte dell’impresa a forte consumo di energia elettrica, agli oneri generali di sistema. Il riconoscimento avviene mediante l’applicazione, da parte dei trader che fatturano l’energia, di aliquote ridotte e differenziate per la componente sostanziale degli oneri di sistema. In particolare, le aliquote sono pagate per intero dalle imprese non energivore mentre sono ridotte in modo differenziato per le imprese energivore, sulla base delle classi di agevolazione.
Si. In ottemperanza al D.Lgs 102/2014 le imprese riconosciute energivore sono soggette all’obbligo di Diagnosi Energetica ogni 4 anni e alla comunicazione annuale dei risparmi.